Art. 3.

      1. All'articolo 4 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2, terzo e quarto periodo, le parole: «spagnolo o arabo» sono

 

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sostituite dalle seguenti: «spagnolo, arabo o cinese»;

          b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

      «2-bis. Presso le autorità consolari italiane sono istituiti appositi nuclei di controllo anticontraffazione per la verifica della documentazione necessaria ai cittadini stranieri per richiedere in qualsiasi forma l'ingresso nel territorio dello Stato»;

          c) al comma 4, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Per soggiorni inferiori a tre mesi lo straniero, anche in caso di provenienza da altri Paesi dell'area Schengen, dichiara la sua presenza all'ufficio di polizia di frontiera, al momento dell'ingresso sul territorio nazionale, ovvero, entro otto giorni dal suo ingresso, al questore della provincia in cui si trova, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, indicando le località del suo soggiorno. Lo straniero deve comunque dimostrare di essere in possesso dei mezzi necessari per il suo autosostentamento sulla base dei criteri indicati nel documento programmatico di cui all'articolo 3, comma 1. In caso di inosservanza degli obblighi ovvero nel caso di trattenimento nel territorio dello Stato oltre i tre mesi od oltre il minore termine stabilito nel visto di ingresso, lo straniero è espulso ai sensi dell'articolo 13. Nell'esame delle domande di visto deve essere accordata dalle autorità competenti particolare considerazione al rischio di immigrazione illegale, per la sicurezza dello Stato e per l'intera area Schengen nonché alle effettive intenzioni di ritorno in patria del richiedente. Qualora sorgano dubbi in merito agli scopi del soggiorno o alle effettive intenzioni di ritorno in patria del richiedente o ai documenti presentati, questi può essere convocato per un colloquio presso i nuclei di controllo di cui al comma 2-bis dell'articolo 4».

      2. La legge 28 maggio 2007, n. 68, è abrogata.

 

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